Il diritto di Accesso
Il processo legislativo in materia di accessibilità continua ad evolversi rispondendo alle esigenze, sempre più estese, di trasparenza dell’azione pubblica, configurando diverse forme di accesso.
I differenti sistemi di accesso dipendono da diversi ordini di legittimazione e grado di trasparenza. In particolare, la normativa vigente prevede:
• Accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni il cui iter procedimentale rimane invariato e può essere inoltrato da chi ha un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.
• Accesso civico semplice, disciplinato dall’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013 come modificato dall’art. 6 del d.lgs. n. 97/2016.
• Accesso civico generalizzato, disciplinato dall’art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013 come modificato dall’art. 6 del d.lgs. n. 97/2016.
INFORMATIVA
Trattamento dei dati personali – Privacy e Protezione degli stessi
Con la presente si informa la S.V. che i dati forniti per le finalità connesse all’oggetto del presente documento saranno trattati dal Titolare in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 – così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 – e del Regolamento Europeo 2016/679. Più specificatamente, in linea con quanto previsto dall’art.13 del sopracitato Regolamento, il Titolare indica i modi e i termini di tale trattamento nella informativa pubblicata nel sito WEB dell’Istituto alla pagina “Privacy e Protezione dei Dati”.
Se il trattamento dei dati connesso all’oggetto del presente documento non rientrasse nei casi indicati nella sopracitata informativa, l’Istituto provvederà a produrne una specifica. Inoltre, nei casi in cui, in funzione delle finalità del trattamento, fosse necessario un Suo esplicito consenso, l’Istituto si premunirà a raccoglierlo prima di effettuare qualsiasi trattamento. In questi casi un Suo eventuale rifiuto, o il ritiro di un precedente consenso, produrrà le conseguenze descritte nell’informativa.
Informazioni online per la presentazione delle richieste –
Gli Uffici competenti al ricevimento delle richieste sono i seguenti:
• Titolare del trattamento: Dirigente Scolastico
• Responsabile del trattamento: Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
• Responsabili del singolo procedimento: Assistenti Amministrativi
Rispettivi indirizzi fisici e di posta elettronica (certificata e non certificata)
La richiesta può essere inoltrata ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
Recapiti telefonici, orari di accesso e ufficio competente per la presentazione diretta della domanda (URP)
In caso di inerzia, il Responsabile del Potere Sostitutivo, ai sensi dell’Art. 5, c. 4 del d.lgs. n. 33/2013 è il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (che decide con provvedimento motivato entro 20 giorni) istituito presso l‘USR SICILIA.
ACCESSO AGLI ATTI AI SENSI DELL’ART. 22 LEGGE 241/90
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ACCESSO CIVICO SEMPLICE
La richiesta di accesso civico semplice non è sottoposta ad alcuna limitazione, quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell’Amministrazione. Il Responsabile della trasparenza si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso civico e ne controlla e assicura la regolare attuazione; successivamente, effettuata la verifica dell’omessa pubblicazione, procede, entro trenta giorni, alla pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica l’avvenuta pubblicazione indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l’informazione o il dato richiesto risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, il Responsabile per la trasparenza indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. Ai fini della migliore tutela dell’esercizio dell’accesso civico, le funzioni relative all’accesso civico di cui al suddetto articolo 5, comma 2, sono delegate dal responsabile della trasparenza ad altro dipendente, in modo che il potere sostitutivo possa rimanere in capo al responsabile stesso.
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modello di richiesta accesso civico semplice | Modello richiesta accesso civico semplice |
modello di richiesta responsabile potere sostitutivo | Modello richiesta accesso civico potere sostitutivo |
ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
Accesso civico generalizzato art.5 c.2,D.Lgs.33/2013 come modificato dal D.lgs.97/2016
FOIA (Freedom of Information Act)
(Accesso civico concernente dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria)
L’accesso civico generalizzato, introdotto dall’art. 5 comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n.97, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5 bis del suddetto decreto legislativo.
Come esercitare il diritto
La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata ma occorre identificare in maniera chiara e puntuale i documenti o atti di interesse per i quali si fa richiesta; non sono, dunque, ammesse richieste di accesso civico generiche. L’amministrazione non è tenuta a produrre dati o informazioni che non siano già in suo possesso al momento dell’istanza. L’istanza va presentata all’Ufficio responsabile del procedimento.
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modello di richiesta accesso civico generalizzato | Modello richiesta accesso generalizzato |
modello di richiesta responsabile potere sostitutivo | Modello richiesta accesso generalizzato potere sostitutivo |